Commercio di prodotti pirotecnici. Nuove quantità detenibili. Smaltimento delle scorte di prodotti con le vecchie etichette.

Sulla G.U. n. 279, del 29 novembre scorso, è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Interno del 26 novembre 2012, recante modificazioni all’art. 3 del capitolo VI dell’allegato B del R.d. n. 635/40, Regolamento di attuazione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.d. n. 773/31), come novellato dall’art. 4, punto 4, del decreto 9 agosto 2011, nonché modificazioni all’art. 6 del medesimo decreto.

Le modifiche intervenute sono di fondamentale importanza per la prossima campagna di vendita di artifici pirotecnici da divertimento nei negozi quali tabaccherie, cartolerie ed in tutti i negozi che commercializzano prodotti appartenenti al settore non alimentare. Come è noto, il Dm 9 agosto 2011 ha provveduto all’individuazione delle corrispondenze fra le categorie di classificazione degli articoli pirotecnici di cui all’art. 3 del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 (nuove categorie previste dalla legislazione comunitaria), con quelle di cui all’art. 82 del regolamento di esecuzione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza. In particolare, come si ricorderà, i manufatti già

riconosciuti ai sensi dell’art. 53 del T.U.L.P.S., ma non classificati tra i prodotti esplodenti in applicazione del decreto ministeriale 4 aprile 1973, liberamente commercializzabili negli esercizi privi di licenza di P.S. (qualunque negozio appartenente al settore non alimentare, nonché tabaccherie) sono stati classificati:

 

a) nella categoria IV qualora si tratti di artifici pirotecnici del tipo «PETARDO» e del tipo «RAZZO», destinati esclusivamente ad uso professionale, ovvero di artifici pirotecnici del tipo «RAZZO» comunque riservati ai maggiori di anni 18 in possesso del nulla osta del Questore o della licenza di porto d’armi;

b)  nella categoria V, gruppo C, qualora si tratti di artifici pirotecnici del tipo «PETARDO» e del tipo «RAZZO», o comunque propulsi, ovvero di articoli pirotecnici, comunque denominati, riconducibili alla nota B) del decreto del Ministero dell’interno 4 aprile 1973;

c)  nella categoria V, gruppo D, qualora si tratti di artifici pirotecnici, comunque denominati, riconducibili alle disposizioni della nota A)[1] del decreto del Ministro dell’interno 4 aprile 1973, di singoli manufatti di cui al precedente punto b) se scoppianti, crepitanti o fischianti con una carica di effetto non superiore a mg 150, ovvero di altri manufatti, comunque denominati, appartenenti alle tipologie indicate nel gruppo D dell’art. 82, ultimo comma, del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.;

d)  nella categoria V, gruppo E, qualora si tratti di artifici inclusi nella nota C)[2] del decreto del Ministro dell’interno 4 aprile 1973, ovvero di altri manufatti, comunque denominati, appartenenti alle tipologie indicate nel gruppo E dell’art. 82, ultimo comma, del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.

 

L’Allegato 1 al Dm 9 agosto 2011 individua le corrispondenze tra le categorie previste dall’art. 3 del decreto legislativo n. 58/2010 e le categorie di classificazione degli artifici pirotecnici previste dall’art. 82 del regio decreto n. 635/1940 e successive modificazioni.

 

Il D. Lgs. n. 58/2010 stabilisce che sono fuochi d’artificio classificabili in:

– categoria 1 i fuochi d’artificio che presentano un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosità trascurabile e che sono destinati ad essere utilizzati in spazi confinati, compresi i fuochi d’artificio destinati ad essere usati all’interno di edifici d’abitazione;

– categoria 2 i fuochi d’artificio che presentano un basso rischio potenziale, un basso livello di rumorosità e che sono destinati a essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati.

 

Alla nuova categoria 1 corrispondono i manufatti già ricompresi in categoria VE (se singoli petardini da ballo contenenti non più di 2,5 mg di fulminato di argento o se singoli articoli pirotecnici realizzati esclusivamente con tale carica) e in categoria VD.

Alla categoria 2 corrispondono manufatti già classificati in VD e altri classificati in VC, tra i quali:

1) Razzi e loro batterie. Batterie o combinazioni di petardi e petardi flash, di sbruffi, di candele romane, di tubi monogetto. Singoli sbruffi, candele romane, tubi monogetto.

2) Artifizi singoli o comunque collegati ad esclusivo effetto scoppiante e/o crepitante e/o fischiante, con una carica per singolo effetto superiore a 150 mg.

3) Artifizi di cui al punto 2) anche nel caso in cui sia associato un effetto luminoso. Ai fini della classificazione non è computata la miscela luminosa.

 

Ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 58 gli articoli pirotecnici non sono vendibili, né messi altrimenti a disposizione dei consumatori al di sotto dei seguenti limiti di età:

a)  fuochi d’artificio della categoria 1 a privati che non abbiano compiuto il quattordicesimo anno;

b)  fuochi d’artificio della categoria 2 a privati che non siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identità in corso di validità.

 

Inoltre, per esigenze di ordine, sicurezza, soccorso pubblico e incolumità pubblica, ai minori degli anni 18 è vietata la vendita, la cessione a qualsiasi titolo o la consegna dei prodotti pirotecnici del tipo «petardo» che presentino una massa netta di materiale scoppiante attivo fino a grammi sei di polvere nera, o fino a grammi uno di miscela a base di nitrato e metallo, o fino a grammi 0,5 di miscela a base di perclorato e metallo, nonché articoli pirotecnici del tipo «razzo» con una massa attiva complessiva fino a grammi 35, con una carica lampo e di apertura, se presente, di non oltre 5 grammi di polvere nera o 2 grammi di miscela a base di nitrato e metallo, o 1 grammo di miscela a base di perclorato e metallo.

Gli articoli pirotecnici del tipo «razzo» con limiti superiori a quelli sopra previsti e con una massa attiva complessiva fino a grammi 75, con una carica lampo e di apertura, se presente, di non oltre 10 grammi di polvere nera o 4 grammi di miscela a basi di nitrato e metallo, o 2 grammi di miscela a base di perclorato e metallo, sono riservati ai maggiori di anni 18 in possesso del nulla osta del Questore o della licenza di porto d’armi.

 

L’art. 6 del Dm 9 agosto 2011 consentiva, entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo (dunque entro il 10 settembre 2013), lo smaltimento delle scorte dei (vecchi) prodotti già etichettati, riconosciuti e non classificati tra i prodotti esplodenti ai sensi del decreto del Ministro dell’interno in data 4 aprile 1973, previa comunicazione alla locale Questura, da parte dei fabbricanti e degli importatori, dei quantitativi in giacenza e dei siti di stoccaggio, da effettuarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

La disposizione andava letta insieme al quarto comma dell’art. 98 del regolamento di attuazione del TULPS, che consentiva ai comuni esercizi commerciali, senza licenza di minuta vendita di esplodenti, la detenzione e la vendita di manufatti della categoria 5), gruppo D e gruppo E, fino al quantitativo massimo di kg 25 netti di manufatti della categoria 5), gruppo D e fino al quantitativo massimo di kg 10 netti di manufatti della categoria 5), gruppo E, purché contenuti nelle loro confezioni originali.

Ovviamente quest’ultima disposizione comportava notevoli limitazioni per lo smaltimento dei prodotti pirotecnici di vecchio tipo.

 

Le modifiche ora intervenute, efficaci fin dal 30 novembre 2012, comportano che – anche al fine di smaltire le scorte – fino al termine, non ulteriormente prorogabile, del 9 febbraio 2014, negli esercizi commerciali non muniti della licenza per la minuta vendita di esplosivi i quantitativi dei manufatti indicati nell’art. 98, quarto comma, del R.d. n. 635/40, qualora rientrino tra gli artifizi da divertimento, possono essere raddoppiati allorché’ sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

–       prodotti interamente confezionati con blister realizzato con materiale autoestinguente che impedisca la propagazione della combustione sia verso l’interno che verso l’esterno;

–       prodotti suddivisi in quantitativi massimi di 25 kg disposti a distanza di almeno m 10, riducibili a m 5 con interposizione di materiale incombustibile;

–       prodotti suddivisi in quantitativi massimi di 25 kg conservati negli imballaggi di trasporto approvati e posti a distanza reciproca di m 2 oppure m 1 con interposizione di materiale incombustibile.

 

Inoltre, sempre fino al 9 febbraio 2014, è altresì possibile detenere in locali comunicanti con l’attività commerciale mediante porta di materiale incombustibile, nei quali non sia ammessa  presenza di pubblico, una scorta di artifizi da divertimento appartenenti alla V categoria, gruppi D ed E, in quantità complessiva non superiore a 150 kg netti, purché’ conservati negli imballaggi di trasporto approvati e posti a distanza di m 2 da altra merce oppure m 1 con interposizione di materiale incombustibile.

 

Le scorte di prodotti non smaltite entro il 9 febbraio 2014 dovranno essere distrutte oppure, per essere immesse sul mercato, dovranno recare l’etichettatura relativa alla nuova classificazione attribuita.

 

In estrema sintesi:

 

 

  1. L’etichetta degli articoli pirotecnici deve riportare, in caratteri facilmente leggibili, almeno il nome e l’indirizzo del fabbricante o, qualora il fabbricante non sia stabilito nella Comunità, il nome del fabbricante, nonché il nome e l’indirizzo dell’importatore, il nome e il tipo dell’articolo, i limiti minimi d’età e le altre condizioni per la vendita stabilite dalla legge, la categoria pertinente e le istruzioni per l’uso. L’etichetta comprende inoltre la quantità equivalente netta (QEN) di materiale esplosivo attivo; per la nuova categoria 1, l’etichetta riporterà, se del caso, la dicitura «da usarsi soltanto in spazi aperti» e indicazione della distanza minima di sicurezza; per la categoria 2, la dicitura «da usarsi soltanto in spazi aperti» e, se del caso, l’indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza;
  2. sia per avere la certezza in merito agli artifici pirotecnici commercializzabili senza licenza di P.S., sia per ricavarne la conoscenza dei quantitativi massimi di manufatti pirotecnici detenibili all’interno degli esercizi commerciali o in locali annessi, i titolari di negozi e tabaccherie chiederanno ai loro fornitori informazioni e chiarimenti circa la corrispondenza dei prodotti recanti le vecchie etichette con le nuove categorie di legge;
  3. fino al 9 febbraio 2014 nei comuni esercizi commerciali del settore non alimentare e nelle tabaccherie potranno continuare a vendersi, unitamente ai nuovi manufatti recanti il marchio CE e l’etichettatura relativa alle nuove categorie 1 e 2, artifici pirotecnici recanti le vecchie etichette (che fanno riferimento alle categorie VD e VE in cui sono stati riclassificati gli artifizi già riconosciuti dal Ministero dell’interno con le vecchie discipline); da considerare che l’etichetta potrà contenere direttamente l’indicazione delle categorie VD e VE, ma, nel caso di prodotti di vecchia data, già lo scorso anno avevamo consigliato ai commercianti di rivolgersi ai fornitori per avere informazioni circa la riferibilità di tali manufatti alle due categorie indicate ed eventualmente ottenere delle etichette apponibili sui prodotti medesimi allo scopo di individuarli come appartenenti a tali categorie;
  4. i quantitativi di tali artifici detenibili nei comuni esercizi commerciali, senza licenza di minuta vendita di esplodenti, direttamente sulla superficie di vendita aperta al pubblico, sono ammessi fino ad un massimo di kg 50 netti della categoria 5), gruppo D e fino ad un massimo di kg 20 netti della categoria 5), gruppo E, compresi i quantitativi di prodotti delle corrispondenti nuove categorie 1 e 2, qualora sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

–       prodotti interamente confezionati con blister realizzato con materiale autoestinguente che impedisca la propagazione della combustione sia verso l’interno che verso l’esterno;

–        prodotti suddivisi in quantitativi massimi di 25 kg disposti a distanza di almeno m 10, riducibili a m 5 con interposizione di materiale incombustibile;

–        prodotti suddivisi in quantitativi massimi di 25 kg conservati negli imballaggi di trasporto approvati e posti a distanza reciproca di m 2 oppure m 1 con interposizione di materiale incombustibile;

Qualora le condizioni sopra elencate non sussistano, ai comuni esercizi commerciali, senza licenza di minuta vendita di esplodenti, è comunque consentita, direttamente sulla superficie di vendita aperta al pubblico,  la detenzione e la vendita di manufatti della categoria 5), gruppo D e gruppo E, fino al quantitativo massimo di kg 25 netti di manufatti della categoria 5), gruppo D e fino al quantitativo massimo di kg 10 netti di manufatti della categoria 5), gruppo E, compresi i quantitativi di prodotti delle corrispondenti nuove categorie 1 e 2, purché contenuti nelle loro confezioni originali.

  1. sempre fino al 9 febbraio 2014, sarà possibile detenere in locali comunicanti con l’attività commerciale mediante porta di materiale incombustibile, nei quali non sia ammessa  presenza di pubblico, una scorta di artifizi da divertimento appartenenti alla V categoria, gruppi D ed E, in quantità complessiva non superiore a 150 kg netti, purché’ conservati negli imballaggi di trasporto approvati e posti a distanza di m 2 da altra merce oppure m 1 con interposizione di materiale incombustibile;
  2. i manufatti pirotecnici (fuochi d’artificio) con marchio CE classificati nella categoria 1 sono vendibili solo a privati che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età; i fuochi d’artificio con marchio CE classificati nella categoria 2 sono vendibili solo a privati che siano maggiorenni e che esibiscano un documento di identità in corso di validità; i manufatti pirotecnici recanti le vecchie etichette (VD e VE ed omologhi) possono essere venduti solo a maggiorenni.

 

 

 


[1] Nota A. -Non sono classificati tra i prodotti esplodenti gli artifici pirotecnici ad effetto illuminante costituiti da miscele di sostanze combustibili e sostanze comburenti, perossidi esclusi; esenti da sostanze capaci di determinare la loro accensione spontanea, e così flemmatizzate e strutturalmente disposte nell’artificio da rendere impossibile la esplosione dell’artificio per urto, per sfregamento, per accensione. Per la loro fabbricazione dovranno essere osservate le disposizioni valevoli per i materiali solidi facilmente infiammabili e, ove il caso, quelle per i depositi di clorati e le fabbriche di fiammiferi di cui all’allegato B, capitolo VI, di questo regolamento.

[2] Non sono classificati tra i prodotti esplodenti i seguenti artifici pirotecnici:

  • inneschi costituiti da dischi di carta incollati tra loro e contenenti nel loro interno una pasticca di una miscela costituita da clorato o perclorato potassico, fosforo rosso, collanti ed inerti del peso massimo di 0,005 grammi, ovvero nastri ed anelli di inneschi costituiti da due strisce di carta incollate tra loro e contenenti nel loro interno, disposte a regolari intervalli, pasticche della suddetta miscela del peso massimo di 0,005 grammi ciascuna;
  • capsule costituite da una minuscola coppetta di cartone o materiale plastico contenente una pasticca, realizzata per compressione sul fondo della coppetta stessa, di una miscela costituita da clorato o perclorato potassico, fosforo rosso, collanti ed inerti del peso massimo di 0,0075 grammi, nonché nastri ed anelli di dette capsule variamente associate tra loro; purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

–         nelle capsule il peso della pasticca, fermo restando il suo peso massimo di 0,0075 grammi, non deve superare il 25% del peso totale della capsula; la pasticca deve essere ricoperta e pro- tetta da un disco di carta o materiale plastico incollato su di essa ovvero efficacemente fissato per il bordo alla coppetta contenitrice;

–         le miscele non devono contenere più del- l’80% in peso di clorato odi perclorato potassico ne meno del 15% in peso tra collanti e inerti; il clorato impiegato non deve contenere più dello 0,15% in peso in bromo;

–         le sostanze impiegate nelle miscele devo- no essere tecnicamente pure; le colle, gli agglutinanti, le lacche, le vernici e gli altri materiali usa- ti nelle miscele e nella manifattura degli inneschi e delle capsule devono rispondere ai loro norma- li requisiti tecnici e, comunque, non devono presentare reazione acida alla cartina di tornasole umida;

–         ogni nastro non deve comprendere più di 50 inneschi, ogni anello più di 25 inneschi;

–         gli inneschi e le capsule devono essere confezionati in scatole o involucri di cartone odi altro materiale non metallico chiusi da ogni faccia e disposti in modo da non poter subire facili spostamenti per scuotimenti o urti; i nastri di inneschi nella confezione devono essere avvolti a spirale; i nastri ed anelli di capsule nella confezione devono essere tutti orientati nello stesso senso, salvo che gli strati di nastri ed anelli siano separati fra loro da un foglio di cartone o di altro equivalente materiale;

–         ogni confezione non deve contenere: più di 0,250 grammi di miscela se trattasi di inneschi o di capsule isolate; più di 0,500 grammi di miscela se trattasi di nastri o anelli di inneschi; più di 0,750 grammi di miscela se trattasi di nastri o anelli di capsule.

–         Per la loro fabbricazione dovranno essere osservate le norme per la fabbricazione di prodotti esplodenti della V categoria.

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