Il giorno 27 gennaio 2011 ci è stato segnalata la pubblicazione sul sito on line di Casoria 2 di un articolo intitolato “Un nuovo contratto di tesoreria per il Comune …” .
Al fine di dirimere ogni ingiustificato dubbio sulla correttezza della procedura adottata che l’articolo parrebbe alimentare dall’inizio, ( con indebiti e fuorvianti puntini sospensivi contenuti nel titolo) alla fine, attribuendo alla vicenda contorni molto molto bui, in qualità di Dirigente del Settore Finanziario ed, in quanto tale, Presidente della Commissione di gara di aggiudicazione del servizio di tesoreria, mi corre l’obbligo di chiedere la pubblicazione delle seguenti precisazioni alle diffuse inesattezze contenute nell’articolo da addebitare, si ritiene e fatta salva la prova contraria, esclusivamente ad errate interpretazioni di notizie apprese senza il necessario approfondimento.
Vediamole in dettaglio:
1) Il Comune non ha disposto nessuna prorogatio per il pagamento degli stipendi per i dipendenti.
E’ vero, invece, che l’articolo 3 della convenzione di tesoreria con la BPN stipulata il 26/08/2008, rep. n° 1000, scaduta il 31/12/2010, prevede che il tesoriere, nelle more dell’espletamento della nuova gara, debba assicurare la continuità di (tutto) il servizio di tesoreria, (non solo per il pagamento degli stipendi), per un periodo massimo di un anno.
2) Non è stato stipulato un nuovo contratto con la SOGAF
Dopo aver esperito una gara, per stipularsi un contratto occorre acquisire prima la certificazione antimafia da parte della Prefettura. In alternativa, è sufficiente che trascorrino almeno 45 giorni dall’invio della richiesta, nel qual caso si attiva il silenzio assenso. Alla richiesta va allegato un certificato camerale, con una specifica dicitura, che è stato reso disponibile a partire dal 26 gennaio u.s.; la richiesta, predisposta oggi 27, partirà, presumibilmente, non prima di domani 28, per cui, prima del prossimo 14 marzo non potrà stipularsi alcun contratto.
3) La ragione sociale esatta è GOSAF spa e non SOGAF.
4) Non è, né potrebbe essere, una finanziaria.
L’articolo 208 del TUEL, (testo unico sull’Ordinamento degli EE.LL.), approvato con D.Lgs. n. 267/2000, titolato Soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria, elenca i soggetti cui può essere affidato il servizio di tesoreria degli enti locali dei comuni. Sono previste le banche lettera a), le società per azioni aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi, lettera b), (cui appartiene la GOSAF spa) ed altri soggetti abilitati per legge, lettera c), tra cui non si comprendono le finanziarie.
5) E’ normale che non abbia una sede sul territorio.
Per affidare il servizio di tesoreria occorre esperire una gara aperta ai sensi dell’articolo 53 del D.Lgs. 163/2006. Gara aperta vuol dire che a tutti i soggetti abilitati, ai sensi del citato art. 208 del TUEL, deve essere consentito di potervi partecipare; compresi quelli che non dispongono già di una sede sul territorio ma che, partecipando alla gara, si impegnano ad averne una in un tempo prefissato dalla stessa.
6) E’ destituita di qualsiasi fondamento l’affermazione che l’Ufficio di ragioneria stia provvedendo alla verifica di alcune irregolarità.
L’unica verifica riguarda la citata, prevista e dovuta richiesta della certificazione antimafia di competenza esclusiva della Prefettura.
Dr. Salvatore Nacarlo
P.S. La prossima volta si suggerisce di verificare quanto si decide di pubblicare rivolgendosi quanto meno al responsabile del procedimento.