ATTI ILLEGITTIMI

Ricorso contro il Comune di Casoria per l’annullamento del Concorso dei vigili urbani

Ricorso al TAR Campania contro il Comune di Casoria, in persona del sindaco Carfora, per ottenere l’annullamento di tutti gli atti finora espletati relativi al Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di 10 posti di Agente di Polizia Municipale, a tempo indeterminato . A presentare tale istanza è l’avvocato Enrico Soprano, in rappresentanza e a difesa degli interessi di otto ricorrenti. I motivi, secondo la richiesta, sono da ricondurre alla “illegittimità” di tutta la procedura concorsuale “affetta da molteplici vizi di procedura che riguardano specifiche violazioni della disciplina legislativa, statuaria e regolamentare in materia di concorsi”, non ottemperando, dunque, “ai principi di trasparenza e buon andamento in materia di reclutamento del personale della Pubblica Amministrazione”. Ma vediamo, nei singoli provvedimenti impugnati, dove, secondo l’avv. Soprano, l’Ente locale non si è conformato alla normativa vigente in materia. Con la delibera  n° 50 del 5 /08/2011, la Giunta comunale affidava al Dirigente del Settore di Polizia Municipale, dott. Michele Pezzullo, il compito“di dar luogo alla procedura di selezione dei candidati del concorso”. Ciò è da ritenersi illegittimo, in quanto l’art. 107 del D. Lgs 267/2000 – Testo Unico nell’ordinamento degli Enti locali “sancisce la responsabilità del personale dirigente sull’intera procedura del Concorso, escludendo di fatto ogni interferenza politica”. Non spettava, dunque, alla Giunta prendere decisioni in merito, ma al Dirigente del

Settore Affari Generali  (AA GG), il quale “ha competenza a porre in essere le procedure concorsuali dell’Ente, nonché l’affidamento di servizi specifici riguardanti l’esternalizzazione di attività proprie dell’Ente”. Infatti il Dirigente AA GG, con determina dirigenziale n° 360 del 7/10/2010 aveva affidato il servizio relativo all’organizzazione e alla gestione di tutte le fasi della selezione del Personale alla Soc. ream Consulting s.r.l. Cosa, però, succede? La Giunta del comune di Casoria, sempre con la stessa delibera del 5/08/2011, operando fuori dalle sue attribuzioni,  su proposta dell’Assessore alla Sicurezza e alla Mobilità, interpellava “la Formez Italia s.p.a. resasi disponibile a mettere a disposizione la propria banca dati per l’effettuazione delle prove selettive”. Insomma, l’Organo politico, stante alle argomentazioni giuridiche dell’avv. Soprano, ha invaso irregolarmente e illegittimamente il campo di competenza del Dirigente del Settore AA GG, ignorandone le decisioni. Allo stesso Dirigente, poi, spettava, in base alla normativa  legislativa e regolamentare, la Presidenza della Commissione esaminatrice; invece, a ricoprire tale ruolo, è il Comandante della P. M., dott. Michele Pezzullo, “peraltro nominato responsabile del Settore 3° Sicurezza e Mobilità con decreto sindacale n125 /2011, in violazione delle disposizioni contenute nell’art. 19 del D. Lgs 165/2001”. Ne consegue che anche il provvedimento di nomina della Commissione esaminatrice ad opera del Comandante della P. M. , composta, oltre che dallo stesso Pezzullo, dal dott. Giuseppe Ferrara, Segretario Generale dell’Ente, e dalla dott.ssa Anna Bellobuono, Comandante della P.M. del comune di Terzigno, risulta essere, sottolinea Soprano, “illegittimo”. Altri vizi procedurali riscontrati dal Legale dei ricorrenti sono così sintetizzabili: è stata effettuata verifica della sola avvenuta sottoscrizione delle domande di partecipazione al Concorso e del ricevimento delle stesse entro i termini di legge, rinviando a un momento successivo il controllo del possesso, da parte dei candidati, dei requisiti di partecipazione e delle condizioni prescritte dal bando, che avrebbe dovuto effettuarsi prima della fissazione e dello svolgimento delle prove scritte. Ciò “ha comportato la partecipazione alle prove scritte del Concorso anche di soggetti che avevano superato il prescritto limite di 40 anni o che non erano in possesso dello specifico titolo di studio richiesto dal bando”. Ancora: divieto ai candidati dell’utilizzo di qualsiasi testo normativo, durante lo svolgimento delle prove, in violazione dell’art. 10 del bando del 20/02/2003, che prevedeva espressamente la possibilità di “consultazione di testi normativi, dizionari e di specifiche pubblicazioni”. Infine, in ordine alla valutazione negativa degli elaborati dei ricorrenti, che non hanno riportato il punteggio minimo di 21/30 richiesto dalla normativa concorsuale, la Commissione si è limitata ad attribuire un unico voto numerico, omettendo di riportare, in violazione del principio di trasparenza  dell’attività della Pubblica Amministrazione (sancito dall’art.3 della Legge n241/1990), gli aspetti delle prove considerati negativamente, non rispondenti ai criteri di valutazione preventivamente costituiti. Al riguardo, l’avv. Soprano fa anche esplicito riferimento a una sentenza del TAR Sicilia del 17/01/2011 nella quale si chiarisce che “l’onere della motivazione della valutazione delle prove scritte di un concorso pubblico non può essere sufficientemente adempiuto con il solo punteggio numerico, dovendo il voto numerico essere accompagnato da apposita motivazione.”

 

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