I 4 quesiti referendari del 12 giugno scorso mi danno l’opportunità di esporre una delle macroscopiche manchevolezze del nostro Statuto Comunale. Chi non lo possiede può consultarlo o scaricarlo dal sito www.comune.casoria.it. Cliccate su Amministrazione in alto a sinistra e poi su Statuto. Scorrendo i vari articoli soffermatevi sull’art. 16: Referendum Consultivo. L’art. 8 del Decreto Lgs. 267/2000 sull’ordinamento degli enti locali stabilisce che nello statuto “ DEVONO essere previste forme di consultazione della popolazione …… e … POSSONO (e qui sta l’escamotage) essere, altresì, previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini”.
Gli estensori dello Statuto, non potendo ignorare il “DEVONO”, interpretano il “POSSONO” in senso limitativo e prevedono solo il referendum consultivo.
Quindi si dà al popolo la possibilità di essere consultati se lo decidono i politici (bontà loro), tuttavia, se ci incaponiamo e vogliamo dire la nostra su un determinato punto del programma, ci è concesso di avanzare una richiesta firmata dal 10% dell’elettorato (10% di 40.000 = 4.000). Incoraggiante, vero? Il tutto, infatti, gioca sulla vaghezza dell’aggettivo adeguato.
Quindi niente referendum propositivo. Niente referendum abrogativo. Eppure Il comma 1 dell’art. 16 dello Statuto Comunale chiarisce che “L’istituto del referendum consente a tutti gli elettori del Comune di esprimersi su progetti ed interventi (se consultati ndr) riguardanti il programma dell’esecutivo e su modifiche o revoche di atti adottati a contenuto non vincolato”.
Quindi, se l’amministrazione approva un atto che riteniamo lesivo degli interessi della collettività, l’elettorato non dispone dell’unico strumento per inficiare o modificare l’atto: il referendum abrogativo. Sic stantibus rebus non ci resta che attendere le prossime elezioni per punire i malfattori (nel senso letterale di coloro che fanno male le cose) votando e dando potere alla ditta riparatorti, cioè all’opposizione. Ma la ciliegina sulla torta arriva all’ultimo comma, il 9: “Con successivo regolamento saranno disciplinate le modalità per l’ammissibilità, per l’indizione e per il risultato del referendum”. Senza il regolamento l’art. 16 è carta straccia, fumo negli occhi, esca per i pesciolini di “cannuccia”.
Ho consultato perciò l’elenco dei regolamenti sul sito comunale. Il referendario è irreperibile. Wanted. Lo era anche nel 2002. Mi consta di persona perché c’è una mia proposta di adozione del regolamento del referendum consultivo del 13/12/2002 prot. 26972 ed una successiva di modifica ed integrazione dell’art. 16 del 14/04/2003 prot. n° 9266. La proposta di regolamento consisteva in 29 articoli relativi alle modalità di presentazione del quesito, ammissibilità dello stesso, comitato promotore, ecc. ecc. La proposta non ha avuto esito. Dubito persino che sia stata letta. E’ uno dei tanti vaffà comunali sbattuti in faccia al contribuente.
A ragion veduta il popolo di Casoria è un popolo a sovranità limitata. Può esprimersi ogni quinquennio se tutto va bene, oppure dopo un triennio o biennio a seconda degli accidenti di percorso e solo per esprimere il proprio gradimento su candidati sindaci e consiglieri. Arrivederci alle prossime elezioni!