Il Consigliere Pasquale Pugliese:“Il Sindaco garantisca l’incolumità e la sicurezza dei bambini nel trasporto scolastico. La priorità è la sicurezza dei bambini non il trasferimento del personale per il controllo della sosta“.
Al Sindaco del Comune di Casoria
Al Presidente del Consiglio Comunale
All’Assessore Mobilità
All’Assessore al Personale
protocollo@pec.comune.casoria.na.it
OGGETTO: INTERROGAZIONE URGENTE (ART. 75 REGOLAMENTO COMUNALE) – SICUREZZA BAMBINI NEL TRASPORTO SCOLASTICO DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CASORIA.
PREMESSO CHE:
- con disposizione di servizio del Segretario Comunale, n. 3 (tre) dipendenti sono stati trasferiti dal servizio scuolabus agli uffici comunali;
- con decreto sindacale n. 5 (cinque) dipendenti sono stati incaricati della mansione di ausiliario del traffico;
- con decreto sindacale n. 3 (tre) dipendenti sono stati incaricati della mansione di ausiliario del traffico;
CONSIDERATO CHE:
- con tale razionalizzazione del personale il servizio scuola bus è funzionante a personale ridotto, garantendo, dal 5 ottobre 2017, per il trasporto degli alunni soltanto l’autista e non più l’accompagnatore che teneva alla vigilanza e sicurezza dei bambini;
VISTO:
- il parere n.518 del 04/12/2001 dell’Avvocatura generale dello Stato di Bologna, che chiarisce che “la responsabilità civile extracontrattuale dell’amministrazione, per fatti imputabili ai propri dipendenti, attiene da un lato all’omissione rispetto all’obbligo di vigilanza sugli alunni minori (ex articoli 2047 e 2048 c.c.) e dall’altro all’omissione rispetto agli obblighi organizzativi, di controllo e di custodia (ex articoli 2043 e 2051 c.c.)”.
- che il predetto parere chiarisce che la responsabilità sussiste tanto nell’ipotesi di atti dannosi compiuti dagli alunni nei confronti di terzi, quanto nell’ipotesi di danni che gli alunni possono procurare a se stessi con la loro condotta.
- quanto enunciato dalla Giurisprudenza (Cassazione, sez. III, 19 febbraio 1994, n. 1623) “il dovere di vigilare il minore, controllando, con la dovuta diligenza e con l’attenzione richiesta dall’età e dallo sviluppo psicofisico, che questi non venga a trovarsi in situazioni di pericolo, con conseguente possibilità di pregiudizio per la sua incolumità”;
VISTA E RICHIAMATA:
- la sentenza n. 23464 del 19 novembre 2010 della Corte di cassazione, che ha ritenuto che “il comune, il quale offra un servizio scuolabus, è tenuto a fornire anche un accompagnatore, oltre all’autista. In caso contrario, risponde dei danni prodotti ai minori, durante il trasporto, anche se tali danni sono causati dai minori stessi.
La predetta, con riguardo allo specifico infortunio occorso ad un alunno della scuola elementare, ha rilevato che la presenza di un accompagnatore oltre all’autista, nella gestione del trasporto scolastico, discende direttamente dal principio per il quale grava sull’amministrazione l’adozione di cautele necessarie a tutelare la sicurezza dei minori durante tale servizio. Eventuali infortuni che dovessero subire gli alunni durante il trasporto scolastico possono determinare la responsabilità dell’amministrazione”.
Alla luce di quanto sopra premesso ed esposto,
SI INTERROGANO I DESTINATARI
- Quali iniziative intende adottare il Sindaco per garantire la sicurezza e l’incolumità dei bambini nel trasporto scolastico.
- Quali iniziative intendano adottare gli uffici competenti per garantire che oltre all’autista ci sia l’accompagnatore per il servizio scuolabus, indispensabile per garantire l’incolumità e la sicurezza dei bambini e escludere eventuali responsabilità in capo all’amministrazione.
Si attende risposta scritta nei termini regolamentari.
Il Consigliere Comunale
Dott. Pasquale Pugliese
(trasmissione a mezzo PEC istituzionale)