Continua la polemica sulle nomine dei dirigenti al Comune di Casoria

Al Signor Sindaco del Comune  di Casoria
Alla Procura Generale presso la Corte dei Conti di Napoli

Oggetto: D.Lgs. 01 agosto 2011 n. 141 – (G.U. n. 194 del 22.08.2011) “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttivita’ del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a norma dell’articolo 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n.15”.

 

 

Incarichi dirigenziali negli Enti Locali.

In riferimento all’entrata in vigore dello scorso 6 settembre, del Decreto Legislativo 1 agosto 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 22 agosto 2011, il sottoscritto Giuseppe D’ELIA,responsabile UGL,segnala alla SS.VV. Ill.ma l’estrema importanza degli artt. 1e 6, comma 2, di detto Decreto per quanto attiene alle nomine Dirigenziali negli Enti Locali.

Infatti, con il citato art. 1, viene inserito il comma 6 quater al D.Lgs. 165/2001, aumentando la quota per gli Enti Virtuosi dall’ 8% al 18% del numero di Dirigenti assumibili a tempo determinato, ma nel rispetto “della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato”

 

Ben più importante è il comma 2 dell’art. 6, che detta la disciplina transitoria, prevedendo che “Fino alla data di emanazione dei decreti di cui all’articolo 19, comma 6-quater,del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall’articolo 1 del presente decreto, per gli enti locali i contratti stipulati in base a previsioni legislative,statutarie e regolamentari, nel rispetto delle limitazioni finanziarie sulla spesa del personale e sull’utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato, che hanno superato i contingenti di cui all’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed in essere al 9 marzo 2011, possono essere mantenuti fino alla loro scadenza,fermo restando la valutabilità della conformità dei contratti stessi e degli incarichi ad ogni altra disposizione

normativa”.

Quindi, i Dirigenti a contratto assunti fino al 9 marzo 2011 potranno rimanere fino alla scadenza del contratto, anche se l’Ente non ha rispettato la previsione dell’8% sul totale dei dirigenti, mentre per quelli assunti dopo tale data, e quindi dopo le elezioni amministrative di maggio 2011 DOVRANNO ESSERE ASSUNTI TRAMITE  CONCORSO, non potendo essere riconosciuta ALCUNA DEROGA.

Per le assunzioni a tempo determinato, il combinato disposto degli artt. 19 c. 1 bis e 35, del D.Lgs. 165/2001,impone che venga eseguita una valutazione comparativa, previa pubblicizzazione dell’Avviso di copertura del posto dirigenziale a contratto.

Infatti, si evidenzia alla SS.VV. Ill.ma, viste le ripetute violazioni accertate dal Servizio Ispettivo del Ministero della Funzione Pubblica, e ribadito nella nota Anci,che il comma 1 – bis dell’art. 19 introdotto dal D.Lgs. 150/2009 prevede la necessità che le amministrazioni rendano conoscibili mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale il numero e la tipologia dei posti che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta acquisendo e valutando le disponibilità dei dirigenti.

Al riguardo si segnala che la giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenze n. 103 e 104 del 2007 e sentenza n. 161 del 2008) ha espresso un chiaro orientamento volto AD ESCLUDERE L’ESISTENZA DI UNA DIRIGENZA DI FIDUCIA ….”

 

Il successivo art. 35 del D.Lgs. 165/2001, impone che tutte le assunzioni vengano esperite mediante “procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all’accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l’accesso dall’esterno” ed anche che a tali procedure siano date adeguata pubblicità e modalità di svolgimento che garantiscano l’imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, nonché l’adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e

professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire.

 

Pertanto, questa Segreteria UGL segnala,  alla SS.VV. le nomine dirigenziali che questa  Amministrazioni ha effettuato in violazione dell’art. 19, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 6,comma 2, del D.Lgs. 141/2011, comportando le medesime danno erariale, essendo le stesse “nulle di diritto” per violazione di Legge.

 

 

Giuseppe D’ELIA

Share This Post