Grande vittoria per la città di Casalnuovo: grazie all’impegno e alla tenacia del Sindaco Peluso, il Tar ha bloccato definitivamente la riapertura del termocancrovalorizzatore nella città. Complimenti ai cittadini di Casalnuovo ed al loro pugnace Sindaco! Di lato l’articolo di P.Neri, pubblicato ieri su “Il Mattino” e sotto l’ordinanza del Tar del 9 dicembre scorso.
N. 02417/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 04071/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 4071 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Co.Ma.Sa. Sas, rappresentato e difeso dagli avv. Emilio De Stefano, Vincenzo Spagnoli Vigorita, Corrado Diaco, con domicilio eletto presso Corrado Diaco in Napoli, via dei Mille N.40;
contro
Comune di Casalnuovo di Napoli, rappresentato e difeso dall’avv. Felice Laudadio, con domicilio eletto presso Felice Laudadio in Napoli, via Caracciolo N.15; (…)
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dell’ordinanza sindacale n. 9 del 2.07.2010 con la quale è stata ordinata la sospensione ad horas di ogni attività presso l’impianto di produzione di energia elettrica della ricorrente;
nonché della diffida allo spegnimento dell’impianto, notificata il successivo 7.07.2010, e della delibera di C.C. n. 24 del 22.06.2010.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Casalnuovo di Napoli;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2010 il dott. Sergio Zeuli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato, quanto alla sussistenza del fumus boni iuris, che:
– l’ordinanza impugnata contiene elementi che trovano corrispondenza in atti, idonei a suffragare la pericolosità dell’impianto di produzione di energia elettrica della ricorrente, specificando peraltro il precedente provvedimento;
– non risultano comunque acquisiti i pareri favorevoli delle autorità competenti in materia ambientale e sanitaria;
– gli elementi addotti in ricorso non paiono idonei ad inficiare le predette risultanze;
-tanto meno si palesa l’esistenza di un danno grave ed irreparabile suscettibile di derivare dall’esecuzione dell’ atto, atteso che la attuale sospensione delle attività dell’impianto ne esclude la sussistenza;
rilevato, in definitiva, che non ricorrono i requisiti di cui all’art.55 c.p.a
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) respinge la domanda incidentale di sospensiva.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Vincenzo Cernese, Presidente FF
Gabriele Nunziata, Consigliere
Sergio Zeuli, Primo Referendario, Estensore.