Il comune di Casoria ha indetto il 12 febbraio 2014, tramite la Stazione Unica Appaltante, la gara di appalto per l’affidamento del servizio di custodia e gestione del complesso sportivo in via Michelangelo costituito da due edifici di cui uno denominato” palazzetto dela sport “e l’altro “piscina”, oltre alle aree esterne destinate a parcheggio.
Nelle more dell’espletamento della gara, non ancora conclusa, è intervenuto in data 13 marzo 2014, per il palazzetto dello sport, parere dei vigili del fuoco che dichiarava inagibili gli spalti, inibendone l’uso.
Stante il sopraggiunto parere dei VV.FF., nei fatti, non potendosi eseguire i lavori per il ripristino dell’agibilità nel termine previsto per la definizione della gara e approvazione degli atti relativi alla aggiudicazione definitiva, il conseguente contratto non potrà essere stipulato, in quanto essendo intervenuta una sostanziale modifica del bene messo in gara, che consente solo l’uso parziale del palasport,l’oggetto e il contenuto del servizio posto a base di gara, non è piu’ conforme al Capitolato e agli atti di gara.
Ciò comporterà, conseguenzialmente, la impossibilità, come già evidenziato, di stipulare il contratto di appalto con la ditta aggiudicataria, entro 60 giorni dalla approvazione dell’ affidamento definitivo ( verbale di gara), per cui l’impresa, ai sensi del comma 9 art.11 Decreto Legislativo 163/2006 ( Codice dei Contratti) e Regolamento di attuazione, potrà, mediante atto notificato alla Stazione Appaltante, sciogliersi da ogni vincolo e recedere dal contratto, per colpa imputabile alla Stazione Appaltante..
In tal caso all’aggiudicatario non spetta alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate, sostenute per la gara.
Queste, e non altre, sono le specifiche norme che regolano la materia in questione.
Secondo il mio parere, l’Amministrazione non potrà provvedere alla stipula del contratto entro 60 giorni dalla aggiudicazione definitiva, perchè la esecuzione dei necessari lavori di adeguamento degli spalti richiedono i seguenti tempi nonchè la adozione dei sottoelencati atti:
1) Redazione di un progetto di fattibilità, il cui importo, secondo una mia stima è superiore ai 100.000.00 euro, per cui detto studio di fattibilità, dovrà essere inserito nel Piano Annuale e Pluriennale delle Opere Pubbliche (non si comprende perchè dalla data del parere dei vv.ff. 12.3.2014 lo studio di fattibilità non è stato redatto e non è stato inserito nel piano delle opere pubbliche adottato dalla giunta comunale nel mese di Giugno).
2) Successivamente alla approvazione del Piano delle 00.PP da parte del Consiglio Comunale, unitamente al bilancio, dovranno essere redatti ed approvati i progetti definitivi ed esecutivi, muniti dei preventivi pareri dei VV.FF., che presumo avranno una spesa complessiva non inferiore a 400.000.00 euro.
3) Si dovrà, poi, individuare la forma di finanziamento del predetto importo di 400.000.00 euro, ed espletare la gara di appalto, tramite la S.U.A, che in considerazione dei tempi finora impiegati (vedi relazione del Dirigente LL.PP. sulla attuazione e ritardi del PIU’ EUROPA), comporterà un ulteriore termine non inferiore a 8 mesi.
Pertanto, in relazione ai tempi occorrenti per la redazione dei progetti, individuazione finanziamenti, espletamento gara di appalto ed esecuzione lavori, tutta la procedura, se attuata secondo il rispetto delle norme vigenti, non potrà concludersi ragionevolmente prima di 20 mesi circa.
Se durante il suddetto periodo di venti mesi, l’impresa aggiudicataria , intenderà avvalersi della facoltà della non sottoscrizione del contratto, dal momento della rinuncia, dovranno essere riattivate tutte le procedure di gara, logicamente sempre dopo che l’Amministrazione avrà provveduto alla esecuzione dei lavori atti a rendere agibili gli spalti del Palasport.
In conclusione, ritengo che l’Amministrazione deve solo adottare i conseguenti atti legittimi, provvedendo con urgenza, alla emanazione di un atto di indirizzo al Dirigente competente, affinchè provveda all’annullamento della gara.
Nel caso in cui l’Amministrazione non volesse applicare la suindicata procedura ( studio di fattibilità, inserimento Piano Annuale OO.PP., redazione progetti definitivi ed esecutivi, espletamento gara di appalto) e, invece, come presuppongo, si dovesse procedere alla esecuzione dei lavori, previo affidamento con il sistema “della somma urgenza”, in tal caso, la procedura sarebbe palesemente illegittima, in quanto i lavori a farsi non sono urgenti, perchè la mancata esecuzione non crea pericolo alla pubblica incolumità, e il ricorso a tale procedura avverrebbe dopo “una fittizia urgenza procurata”.
Vincenzo Amato